Coronavirus, le misure di contenimento in vigore nel territorio della città metropolitana di Bologna – Aggiornamento

Le nuove disposizioni in vigore fino al 3 aprile del Dpcm del 22 marzo. Cosa è aperto e cosa è chiuso

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 22 marzo con l’elenco delle attività che potranno restare aperte e di quelle che dovranno essere sospese. Tutte le disposizioni di quest’ultimo decreto hanno effetto dal 23 marzo al 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle del Dpcm 11 marzo 2020  (chiusura/apertura di attività commerciali al dettaglio, mercati, attività di ristorazione e di servizi alla persona), nonché a quelle dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e ne proroga per entrambi i termini al 3 aprile. Per le imprese che dovranno sospendere l’attività è prevista la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione stessa entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

Di seguito le limitazioni sullo SPOSTAMENTO DELLE PERSONE in vigore fino al 3 aprile:

  • divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
  • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo dispone quanto segue :

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

 

Ecco in sintesi cosa è chiuso e cosa aperto.

 COSA È CHIUSO

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • Mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
  • Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade (Decreto Ministero della Salute 20 marzo)
  • Parchi e giardini pubblici
  • Cimiteri comunali
  • Rimangono inoltre in vigore le seguenti misure contenute nel Dpcm 9 marzo 2020 del valide fino al 3 aprile:
    • Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
    • Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (compreso dunque le biblioteche).
    • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
    • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
    • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
    • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
    • L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
    • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    • Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.

 

COSA È APERTO
(Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il rispetto delle norme igienico-sanitarie)

  • attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
  • attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  • Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie.
  • Servizi bancari, finanziari, assicurativi.
  • Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • Ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti
  • Tutte le attività commerciali al dettaglio e di servizi per la persona indicate negli allegati 1 e 2: Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati, medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Con ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 21 marzo vengono chiusi nei giorni festivi, dal 22 marzo al 3 aprile, i supermercati e tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

 

LAVORO AGILE

Il Dpcm 11 marzo 20202 indica inoltre che le Pubbliche Amministrazioni – oltre a promuovere la fruizione di ferie e congedo ordinario dei dipendenti e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza – assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Per le attività produttive e professionali si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
– assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
– per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Sanzioni previste
Come recita l’art. 4 comma 2 del Dpcm 8 marzo “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

 

Ordinanza regionale
L’ordinanza della Regione dell’8 marzo stabilisce inoltre, a partire dal 10 marzo:
– sospensione dell’attività dei centri diurni e dei centri sociooccupazionali per disabili in tutta l’Emilia-Romagna incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità;
– è invece in vigore da mercoledì 11 marzo l’obbligo per taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente di indossare mascherina e guanti, e la raccomandazione di eseguire con regolarità sanificazioni del veicolo.

 

 

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