Il documento definisce le attività che possono essere svolte dai volontari e quelle non consentite

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha emanato una Direttiva che si propone di precisare le modalità di attivazione e di impiego del volontariato nelle manifestazioni pubbliche. Frutto del confronto con rappresentanze delle Regioni, delle Province autonome, dell’Anci e dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il testo porta la data del 6 agosto 2018.

Viene, innanzitutto, ribadito che non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possano determinare criticità organizzative (riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli…). L’articolo 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs 1/2018) specifica che il volontariato, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, può assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La Direttiva procede, poi, a specificare due tipologie: la partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, e la partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.

Nel primo caso, il volontariato di protezione civile può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori della manifestazione pubblica, fatte salve le disposizioni in materia fiscale, solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (i volontari devono disporre delle abilitazioni o certificazioni richieste) e siano compatibili e coerenti con l’oggetto associativo statutariamente definito.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile, è esclusa l’applicazione dei benefici previsti dal Codice (artt. 39 e 40), sia da parte del Dipartimento che della Regione interessata. È inoltre escluso l’utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile; i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o abiti forniti dall’organizzazione, in modo da essere chiaro che l’attività è svolta nell’ambito dell’evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

Nel secondo caso, si fa riferimento a eventi che, per entità, rilevanza o altre caratteristiche, richiedono l’assunzione in capo alle Autorità pubbliche di specifiche misure volte a garantire una gestione ordinata dell’evento. In tali circostanze (“evento a rilevante impatto locale”), è possibile la mobilitazione del volontariato di protezione civile. La Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere; in tal caso, l’applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali.

La Direttiva, specifica, inoltre quali attività possono essere svolte e quali no.

Sì a supporto organizzativo alle attività amministrative e di segretaria, ad attività socio-assistenziali, al soccorso e all’assistenza sanitaria, alla predisposizione e somministrazione di pasti, all’informazione alla popolazione.

Al contrario, non possono essere svolte dal volontariato di protezione civile le seguenti mansioni: servizi di controllo agli ingressi di spettacoli (riservati alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio); servizi di controllo degli accessi e di instradamento (riservati agli steward); servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie (riservati agli istituti di vigilanza o alle guardie giurate); servizi di vigilanza; protezione delle aree interessate dall’evento, mediante controlli e bonifiche; controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio; adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli. Ulteriore puntualizzazione: al volontariato di protezione civile è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico.

Se all’organizzazione di volontariato venisse richiesta la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, occorrerà verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le effettive competenze disponibili, e comunque non si dovrà fare alcun riferimento ad attività di protezione civile, essendo fra gli scopi sociali solo l’antincendio boschivo, ferme restando le competenze esclusive del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

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